|
Dal primo gennaio sono scattati
i sei mesi di tempo per decidere che cosa fare del Tfr maturando
(nell’articolo spiegheremo il concetto). Con la regola del silenzio-assenso
circa undici milioni di lavoratori dei settori privati sono chiamati a
decidere sul loro destino previdenziale. Con questo articolo ci proponiamo di
spiegare nel dettaglio le regole che presiedono alla scelta e di introdurre i
primi elementi di conoscenza sul funzionamento dei fondi pensione, che sono
stati pensati a suo tempo - negli anni novanta - per integrare le pensioni
pubbliche. Prima di entrare nel merito delle due questioni (regole e
funzionamento dei fondi pensione) è bene chiarire un punto: se inizialmente
si sceglierà di non destinare il proprio Tfr ai fondi pensione, avremo
comunque la possibilità di ripensarci e cambiare idea in un secondo tempo. È
arrivato quindi il momento di informarsi bene, discutere con i propri
rappresentanti sindacali, documentarsi per poi scegliere con la massima
serenità, ma anche con la massima partecipazione e convinzione. I sindacati
confederali Cgil, Cisl, Uil hanno ottenuto una prima vittoria, all’epoca del
governo di Berlusconi, cancellando la regola del trasferimento obbligatorio
del Tfr ai fondi pensione, così come era stato pensato dall’ex ministro del
Lavoro, Roberto Maroni. Con l’attuale regola del silenzio-assenso ci possono
essere però due diversi atteggiamenti da parte del lavoratore: un atteggiamento
attivo o un atteggiamento passivo (silenzio). La Cgil privilegia la massima
partecipazione del lavoratore e invita quindi a una scelta esplicita sul Tfr,
anche perché con un tema così importante per il futuro di tutti noi la scelta
attiva è sicuramente la più efficace e anche la più logica. Vediamo dunque di
che si tratta.
Sei mesi per decidere
Secondo le norme approvate dal
governo prima della fine dell’anno (tra il decreto legge di novembre e il
varo della legge finanziaria per il 2007), ci sono sei mesi di tempo per
decidere cosa fare del Tfr, trattamento di fine rapporto, meglio noto come
liquidazione. Il Tfr è un accantonamento che si calcola sommando le quote
accumulate dividendo per 13,5 la retribuzione dell’anno e rivalutando ogni
anno le quote passate con un tasso pari a 1,5% più il 75% del tasso di
inflazione. Si tratta quindi di una somma “certa”, regolata dalla legge e
rivalutata di poco ma a un valore definito. Il Tfr è una parte della
retribuzione e non è uno strumento previdenziale, anche se negli anni ha
assunto anche una funzione di cuscinetto o ammortizzatore sociale, visto che
la legge prevede la possibilità di chiedere anticipi per ragioni di salute,
familiari o per acquisto dell’abitazione. Ma con le grandi riforme degli anni
novanta e in particolare con la legge Dini, il Tfr ha assunto anche una nuova
funzione in campo previdenziale visto che si è cominciato a considerarlo una
delle possibili fonti dell’accantonamento per la previdenza complementare.
Nello stesso tempo però le imprese hanno utilizzato il Tfr come fonte del
finanziamento per le attività imprenditoriali. Hanno utilizzato il Tfr del
lavoratore come se fosse un prestito. Con quest’ultima riforma della
previdenza complementare il legislatore ha individuato il Tfr “maturando”,
ovvero quello che si formerà dal primo gennaio 2007 in poi (e non quello
che abbiamo maturato fino a dicembre del 2006), come fonte primaria del
finanziamento dei fondi pensione per tutti quei lavoratori che ancora non
hanno aderito a una forma di previdenza complementare, oppure che vogliono
incrementare i contributi per quelle già esistenti. Per questo si dovrà
decidere se mantenere il Tfr presso il proprio datore di lavoro, oppure se
destinarlo a un fondo pensione. I sei mesi di tempo per la “grande scelta”
sono scattati dal primo gennaio e si concluderanno il 30 giugno prossimo. O
scatteranno dalla data dell’assunzione, per tutti coloro che saranno assunti
dopo il primo gennaio 2007.
Ecco chi sceglie: quelli assunti prima del ‘93
Per quanto riguarda i lavoratori
dei settori privati, le differenze previste dalle norme sono dovute all’età
anagrafica e contributiva. La prima grande distinzione riguarda la data di
assunzione. La seconda sottodistinzione riguarda l’essere o meno già iscritti
a una forma di previdenza complementare, oltre a una forma obbligatoria
pubblica. La prima categoria riguarda quindi tutti i lavoratori che sono
stati assunti prima del 28 aprile del 1993. Ai lavoratori che sono stati
assunti prima del 28 aprile 1993 e che quindi da quella data sono iscritti a
una forma di previdenza obbligatoria, verrà chiesto se sono d’accordo a
trasferire il loro Tfr maturando. A differenza di quelli che sono stati
assunti dopo quella data, i lavoratori di questa prima “fascia” hanno la
possibilità di destinare ai fondi pensione solo una partedel Tfr maturando,
mentre gli altri che decideranno per i fondi pensione dovranno trasferire
tutto l’ammontare del Tfr che si maturerà. E se tra questi lavoratori assunti
prima dell’aprile 1993 dal punto di vista previdenziale ce ne sono di già
iscritti anche a una forma di previdenza complementare, allora essi avranno
la possibilità di confermare la scelta per quel fondo pensione, mantenendo la
stessa quota di contribuzione, oppure di variarla. Versando la parte residua
del Tfr.
Ecco chi sceglie: gli assunti dopo l’aprile del ’93
Per i lavoratori assunti dopo la data “spartiacque”, la scelta sarà un po’
diversa. Dovranno infatti decidere che cosa fare di tutto il Tfr maturando (e
non solo di una parte come può succedere come abbiamo visto per i loro
colleghi di lavoro assunti prima del ‘93). Questa seconda categoria di
lavoratori deve scegliere quindi se rinunciare a tutto il Tfr che maturerà
dal primo gennaio 2007 in
poi per trasferirlo in un fondo di previdenza complementare, oppure tenere in
azienda la liquidazione che rimarrà così a disposizione del datore di lavoro,
ma solo nel caso in cui l’azienda ha meno di 50 addetti (ci torneremo meglio
dopo). Per tutte le aziende con almeno 50 addetti, il Tfr che non viene
destinato dal lavoratore a una forma specifica di previdenza complementare,
non rimarrà a disposizione del datore di lavoro, ma dovrà essere trasferito
alla Tesoreria di Stato che a sua volta lo affiderà all’Inps per la gestione.
I capitali accumulati da questo trasferimento all’Inps saranno utilizzati
dallo Stato per investimenti in opere pubbliche. Al lavoratore rimangono
attribuiti comunque tutti i diritti oggi vigenti per il Tfr. Se un lavoratore
vorrà chiedere per esempio un anticipo sulla sua liquidazione per ragioni
sanitarie, familiari o magari per l’acquisto dell’abitazione, potrà farlo
secondo le norme attualmente vigenti. E si dovrà rivolgere sempre al datore
di lavoro anche se quest’ultimo avrà trasferito il Tfr all’Inps o al fondo
pensione secondo l’indicazione del lavoratore stesso. Le lavoratrici e i
lavoratori devono anche sapere che la loro scelta dovrà essere fatta con
precise modalità. Secondo le norme più recenti varate dal governo, la scelta
potrà essere esplicita o tacita (silenzio-assenso), ma in ogni caso ci vuole
l’apposito moduloda indirizzare al datore di lavoro per esplicitare le
intenzioni dei lavoratori e delle lavoratrici a proposito della previdenza
complementare. Se si vuole investire il Tfr in un fondo pensione si dovranno
indicare nel modulo i termini del fondo che si sceglie. In caso di diniego,
si dovrà comunicare al datore di lavoro la volontà di tenere il Tfr presso il
datore di lavoro. Il tutto entro la scadenza del 30 giugno 2007. Un mese
prima dalla “scadenza” dei sei mesi, il datore di lavoro è tenuto comunque ad
avvisare i suoi dipendenti che il tempo sta appunto per scadere. Anche questa
comunicazione dovrà avvenire in forma scritta.
Ecco chi sceglie: quelli che stanno zitti
Come abbiamo visto nel corso dei sei mesi, il lavoratore o la lavoratrice
hanno la possibilità di scegliere sia in modo esplicito (il modulo al datore
di lavoro) sia in modo tacito. In questo secondo caso si possono verificare
varie ipotesi a seconda delle “categorie” di lavoratori interessati. Se si
tratta di un lavoratore che è stato assunto prima del 28 aprile ’93 e che
alla data del primo gennaio 2007 risulta iscritto/a già a una forma di
previdenza complementare, nel caso in cui non dica nulladurante i sei mesi,
alla scadenza del periodo il datore di lavoro provvederà a trasferire il
residuo del Tfr maturando al fondo pensione a cui è già iscritto. Se invece
il lavoratore che durante i sei mesi non dice nulla è stato assunto prima del
28 aprile ’93, ma alla data del primo gennaio 2007 non risulta iscritto a
nessuna forma di previdenza complementare, allora alla fine del periodo, il
suo datore di lavoro trasferirà l’intero Tfr maturando alla forma
pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche
territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo che ne prevede
comunque la destinazione a una forma collettiva (es. fondi negoziali, fondi
aperti ad adesione collettiva). In presenza di più forme pensionistiche
collettive applicabili, il Tfr maturando sarà trasferito alla forma
pensionistica negoziale alla quale hanno aderito il maggior numero di
lavoratori. Nel caso in cui non esistano per questo lavoratore/lavoratrice
forme di previdenza complementare collettiva già istituite, allora il datore
di lavoro provvederà a trasferire il Tfr maturando (sempre nel caso di
silenzio del lavoratore) al fondo residuale Inps, che sarà gestito come tutte
le altre forme di previdenza complementare. Infine, il percorso appena
descritto vale anche per l’intero Tfr maturando di quei lavoratori che
durante i sei mesi non dicono nulla, che sono stati comunque assunti dopo il
28 aprile 1993 e che non sono iscritti a nessuna forma di previdenza
complementare.
Ecco chi sceglie: meglio decidere (anzi scrivere)
Come abbiamo già detto sopra, la
Cgil invita i lavoratori a una scelta esplicita e dunque
attiva. Le regole stabilite dal governo prevedono la possibilità di
comunicare la propria scelta. Ogni comunicazione – sia da parte del
lavoratore, sia da parte del datore di lavoro – dovrà avvenire in forma
scritta utilizzando l’apposita modulistica. Si possono verificare quindi vari
casi, a seconda della dimensione delle aziende. Se un lavoratore fa sapere
che vuole mantenere il suo Tfr in azienda, questo rimarrà affettivamente
nelle casse della società solo quando ci sono meno di 50 addetti. Per le
aziende dai 50 in
su, se il lavoratore o la lavoratrice non opta per il fondo pensione, il Tfr
andrà alla Tesoreria di Stato, ma sarà gestito dall’Inps. Rimangano però
valide tutte le norme relative al Tfr e in caso di richiesta di anticipi il
lavoratore dovrà comunque sempre rivolgersi all’azienda. L’altra scelta
esplicita è ovviamente quella relativa al fondo pensione. In questo caso il
lavoratore ha la possibilità di usufruire della parte di contribuzione del
datore di lavoro per incrementare il fondo pensione (oltre che delle
agevolazioni fiscali), cose che perderebbe nel caso in cui decidesse di
mantenere il Tfr in azienda. Ma vediamo allora come si costruisce la
previdenza complementare.
Che cos’è un fondo pensione
Spiegate sommariamente le regole che presiederanno alla scelta dei
lavoratori, cerchiamo di capire a questo punto il tema centrale, ovvero il
funzionamento di un fondo pensione. Prima di tutto c’è da dire che secondo le
norme varate con la legge istitutiva dei fondi pensione del 1993, la
previdenza complementare può essere determinata da tre strumenti diversi: il
fondo pensione negoziale (o di categoria), il fondo pensione aperto che può
essere ad adesione individuale o collettiva e le polizze individuali (Pip o
Fip). In genere il fondo pensione negoziale, previsto appunto dalla legge del
’93, viene istituito dalle parti con un accordo come forma di previdenza
integrativa destinata solo ai lavoratori di quella singola categoria (da qui
il termine fondo negoziale). Le parti istitutive del fondo negoziale
stabiliscono le modalità di adesione e si incaricano di organizzare le gare
per l’attribuzione delle risorse raccolte dai lavoratori a un gestore
esterno. Per legge, infatti, le funzioni devono essere rigidamente distinte e
separate: il fondo (con il suo consiglio di amministrazione) decide le linee
orientative (il tipo di investimenti) e si occupa del controllo sulla
gestione. Il gestore finanziario (che in genere è una Sgr, società di
gestione del risparmio) si occupa di attuare le scelte di investimento e di
valorizzare il portafoglio finanziario degli associati al fondo. Infine le
risorse sono depositate e gestite da una banca depositaria. C’è dunque una
tripartizione del poteri che è stata pensata dal legislatore per evitare il
più possibile i conflitti di interesse e assicurare un funzionamento
trasparente e sicuro del fondo pensione, che per sua missione, pur
utilizzando strumenti finanziari, deve avere carattere di prudente e corretta
gestione. A sua volta il fondo pensione (come soggetto giuridico) dispone di
tre organismi per il suo funzionamento: l’assemblea (in via di principio
tutti gli associati), il consiglio di amministrazione e il collegio dei
revisori contabili. Diverso il discorso per i fondi pensione aperti e per le
polizze individuali (Pip), ma in questo momento cerchiamo di concentrarci sul
funzionamento dei fondi pensione negoziali, perché sono quelli che
interessano più direttamente le lavoratrici e i lavoratori che saranno
chiamati a scegliere sul loro Tfr e perché sono anche – tra tutte le forme di
previdenza complementare – quelli finora più sicuri dal punto di vista della
trasparenza, dei costi e delle prestazioni. Detto questo bisogna anche
precisare – per dovere di completezza di informazione – che in Italia tutti i
fondi pensione negoziali sono a contribuzione definita e non a prestazione
definita. Siamo cioè sicuri di quello che versiamo, ma non possiamo essere
certi di quello che avremo perché dipende dall’andamento dei mercati
finanziari. È comunque calcolato che la previdenza complementare debba
coprire una percentuale che oscilla tra il 15 e il 20 per cento della
pensione. Se cioè la pensione pubblica sarà il 60 per cento dell’ultima
retribuzione, la pensione integrativa dovrebbe assicurare quel 15-20% in più
che porterebbe la pensione complessiva all’80 per cento dell’ultima
retribuzione.
Da dove vengono i soldi del fondo?
La rendita futura dei lavoratori che aderiscono a un fondo pensione si
costruisce negli anni attraverso la gestione finanziaria delle risorse
accumulate. Queste risorse che poi devono essere valorizzate attraverso la
gestione finanziaria hanno due fonti principali: i contributi dei lavoratori
e dei datori di lavoro e il Tfr. Il contributo versato dal datore di lavoro
viene in genere stabilito dagli accordi collettivi. Secondo le ultime norme
varate dal governo alla fine del 2006, dal primo gennaio 2007, si può aderire
alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento
del Tfr futuro. Tale adesione non comporta l’obbligo di versamento di altri
contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro. L’aderente
può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone
liberamente l’importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo
prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di
lavoro. Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi
collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma
pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito. Nelle
forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti stabiliscono la
misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della
retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.
In caso di riscatto
Dal primo gennaio 2007 si ha diritto a una pensione complementare dopo aver
maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria pubblica e con una
iscrizione di almeno cinque anni a una forma di previdenza complementare. Chi
ha già il diritto di godere di una pensione integrativa può scegliere di
percepirla solo come rendita, oppure di richiedere una parte in soldi (al
massimo fino al 50% del capitale totale maturato). Molto delicato e molto
interessante è il discorso che riguarda i casi in cui il rapporto di lavoro
si dovesse interrompere e quindi si dovesse interrompere anche l’accumulo per
la previdenza complementare. La norma prevede che il lavoratore che dovesse
perdere i requisiti alla partecipazione alla forma di previdenza
complementare, può trasferire la sua posizione ad altra forma pensionistica
complementare legata alla nuova attività o mantenere la sua posizione
individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione. Il
riscatto può essere richiesto anche in caso di richiesta di mobilità da parte
del datore di lavoro o di cassa integrazione (è possibile riscattare fino al
50% della posizione maturata), in caso di disoccupazione tra i 12 e i 48 mesi
e infine nei casi in cui la disoccupazione sia superiore ai 48 mesi o in caso
di invalidità permanente. Tale facoltà non può essere esercitata nel
quinquennio precedente il raggiungimento dei requisiti di accesso alle
prestazioni, mentre sull’importo erogato al netto dei contributi già
assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15%
ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo, fino al limite
di riduzione del 6%. In caso di cessazione del lavoro o di cassa integrazione
tra i 12 e i 48 mesi, è possibile riscattare il 50% del capitale accumulato
con una tassazione del 15%. Nel caso di invalidità permanente e inoccupazione
superiore ai 48 mesi è possibile riscattare anche il 100% del capitale,
sempre con la stessa imposizione fiscale. Nel caso in cui si perdano i
requisiti di partecipazione (cessazione rapporto di lavoro), poiché lo
prevedono espressamente gli statuti dei fondi pensione negoziali, è possibile
il riscatto totale, ma con una imposizione fiscale del 23%.
Le anticipazioni? Come per il Tfr
Per quanto riguarda un altro dei punti delicati della riforma, le
anticipazioni, le nuove regole prevedono che dal primo gennaio 2007 ogni
iscritto a una forma di previdenza complementare può ottenere in qualsiasi
momento l’anticipazione della sua posizione individuale (ovvero il capitale
versato e gli eventuali rendimenti annessi) fino al 75% della stessa
posizione individuale maturata. Ovviamente il lavoratore deve dimostrare di
avere bisogno di quei soldi per serie ragioni di famiglia o sanitarie. Le
anticipazioni si possono ottenere però solo dopo 8 anni di iscrizione al
fondo e sempre fino al 75% della posizione maturata per i soldi devono essere
destinati all’acquisto o alla ristrutturazione della casa per sé o per i
figli e fino al 30% della posizione individuale per ulteriori esigenze
dell’iscritto. Per un ammontare di anticipo fino al 75% della posizione
maturata al momento della richiesta, sull’importo erogato al netto dei
contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di
imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo
fino al limite di riduzione del 6%. Per un ammontare di anticipo fino al 30%
della posizione individuale maturata al momento della richiesta, sull’importo
erogato al netto dei contributi già assoggettati a imposta si applica una
ritenuta a titolo di imposta del 23%.
Le
agevolazioni fiscali
I vantaggi fiscali di chi sceglierà i fondi pensione o di chi è già iscritto
a una forma di previdenza complementare variano in funzione del reddito. La
legge mentre non prevede deducibilità sul tfr, prevede la possibilità di una
deduzione fiscale dal reddito Irpef dei contributi versati fino a un massimo
di 5.164,67 euro all’anno. Nella deducibilità sono conteggiati anche i contributi
a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda i rendimenti, ovvero la
valorizzazione finanziaria del capitale versato, essi saranno sottoposti
all’imposta sostitutiva dell’11%, che come si vede è un’aliquota più bassa
rispetto a quella applicata sulle altre forme di investimento finanziario
(12,50%). C’è anche da sottolineare un’altra differenza sostanziale tra la
tassazione applicata al Tfr e quella prevista per le prestazioni
pensionistiche complementari. Il Tfr è tassato con l’applicazione dell’aliquota
media di tassazione del lavoratore e quindi essendo oggi l’aliquota Irpef più
bassa pari al 23% per i redditi fino a 26 mila euro, l’aliquota applicata dal
Tfr che rimarrà a disposizione del datore di lavoro non potrà essere
inferiore al 23%. La parte imponibile delle prestazioni previdenziali sarà
invece tassata al massimo fino al 15%, sui montanti delle prestazioni a
partire dal gennaio 2007 (gli altri alla tassazione vigente al 2006) livello
che potrà scendere – in determinate condizioni – fino al 6%. È sicuramente
uno dei vantaggi più evidenti nella scelta del fondo pensione, anche se sul
piano politico ha sollevato in passato polemiche sulla diversa imposizione
fiscale applicata alla previdenza “privata” dei fondi pensione, rispetto a
quella pubblica della pensione obbligatoria
Rendita, rendimenti e costi
La legge istitutiva della previdenza complementare in generale prevede regole
molto precise per la fruizione dei capitali accumulati per la previdenza
integrativa. Una parte dei soldi accumulati negli anni si può riscattare al
momento dell’uscita dal lavoro come capitale e una parte come rendita. Dal
primo gennaio di quest’anno, come prevedono le regole, si ha diritto alla
pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla
pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di
previdenza complementare. L’iscritto può scegliere di percepire la
prestazione pensionistica: interamente in rendita, mediante l’erogazione
della pensione complementare o parte in capitale (fino ad un massimo del 50%
della posizione maturata). Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il
70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione
complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale Inps (attualmente
pari a 381,72 euro mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera
prestazione in capitale. C’è infine da sottolineare che la previdenza
complementare ha dei costi per la gestione amministrativa e finanziaria ci
sono diversi tipi di previdenza complementare, come abbiamo visto sopra: i
fondi pensione negoziali, i fondi aperti e le polizze individuali. Per quanto
riguarda i costi di gestione e delle commissioni è ormai accertato che i
fondi negoziali sono i più convenienti. I fondi aperti e soprattutto le
polizze continuano ad avere i costi più alti senza assicurare d’altra parte i
rendimenti migliori. Ma a questo punto viene dedicato un approfondimento
a parte.
|