Noi, popoli delle
Nazioni Unite, decisi
a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per
due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili
afflizioni all'umanità,
a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella
dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti
degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,
a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli
obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto
internazionale possano essere mantenuti,
a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in
una più ampia libertà,
e per tali fini
a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in
rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la
pace e la sicurezza internazionale,
ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di
sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che
nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per
promuovere il progresso economico e sociale di tutti i
popoli,
abbiamo deciso di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali
fini.
In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro
rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni
poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente
Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione
internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.
Capitolo
I
FINI E
PRINCIPI
Articolo 1
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo scopo:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce
alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni
della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi
della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la
soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che
potrebbero portare ad una violazione della pace:
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto
e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-determinazione
dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace
universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei
problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od
umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di
razza, di sesso, di lingua o di religione;
4. Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle
nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
Articolo 2
L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati
nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:
1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza
di tutti i suoi Membri.
2. I Membri, al scopo di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i
benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in
buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente
Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con
mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la
giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla
minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o
l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera
incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi
azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del
presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato
contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o
coercitiva.
6. L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri
delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto
possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite
ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla
competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali
questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente
Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure
coercitive a norma del capitolo VII.
Capitolo II
MEMBRI
DELL'ORGANIZZAZIONE
Articolo 3
Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo
partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione
Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la
Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente
Statuto e lo ratifichino in conformità all'articolo 110.
Articolo 4
1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati
amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a
giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e
disposti a farlo.
2. L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che
adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea
Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5
Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da
parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva può
essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da
parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal
Consiglio di Sicurezza.
Articolo 6
Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i
princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso
dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza.
Capitolo III
ORGANI
Articolo 7
Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite:
un'Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e
Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte
Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.
Articolo 8
Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all'ammissibilità di
uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi
qualità ed in condizione di uguaglianza.
Capitolo IV
ASSEMBLEA
GENERALE
Composizione
Articolo 9
1. L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni
Unite.
2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea
Generale.
Funzioni e poteri
Articolo 10
L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che
rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri
ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto o, salvo
quanto disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle
Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su
qualsiasi di tali questioni od argomenti.
Articolo 11
1. L'Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di
cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina
degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia
ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.
2. L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia
sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità
all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'articolo 12
può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo
Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed all'altro. Qualsiasi
questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere
deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima
o dopo la discussione.
3. L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di
Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo
la pace e la sicurezza internazionale.
4. I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'articolo non
limitano la portata generale dell'articolo 10.
Articolo 12
1. Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle
funzioni assegnatagli dal presente Statuto, nei riguardi di una
controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare
alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno
che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.
2. Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza,
informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni
relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di
cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del pari
l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea
Generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal
trattare tali questioni.
Articolo 13
1. l'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo
scopo di:
a. promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed
incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua
codificazione.
b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico,
sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti
senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione.
2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale
rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti
nei capitoli IX e X.
Articolo 14
Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12, l'Assemblea
Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi
situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga
suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni
amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una
violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed
i princìpi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e
speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un
resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per
mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
2. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri
organi delle Nazioni Unite.
Articolo 16
L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime
internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite
dai capitoli XII XIII, compresa l'approvazione delle convenzioni di
amministrazione fiduciaria per le zone non designate come
strategiche.
Articolo 17
1. L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio
dell'Organizzazione.
2. Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la
ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.
3. L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari
e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'articolo 57, ed
esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al scopo
di fare ad essi delle raccomandazioni.
Votazione
Articolo 18
1. Ogni Membro dell'Assemblea Generale dispone di un voto.
2. Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono
prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali
questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei Membri non
permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei Membri del Consiglio
Economico e Sociale, l'elezione di Membri del Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell'articolo 86, l'ammissione di
nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei
privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni relative al
funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di
bilancio.
3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di
categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due
terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Articolo 19
Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei
suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto nell'Assemblea
Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l'ammontare
dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L'Assemblea
Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca
che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla
sua volontà.
Procedura
Articolo 20
L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in
sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali
sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di
Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 21
L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il
suo Presidente per ogni sessione.
Articolo 22
L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga
necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Capitolo V
CONSIGLIO DI
SICUREZZA
Composizione
Articolo 23
1.Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni
Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda
Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri
delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di
Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei
Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad
un'equa distribuzione geografica.
2. I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per
un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva
all'aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza,
due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un
anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.
3. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel
Consiglio.
Articolo 24
1. Al scopo di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle
Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la
responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza,
nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in
loro nome.
2. Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce
in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri
specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di tali
compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.
3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia
necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.
Articolo 25
I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le
decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del
presente Statuto.
Articolo 26
Al scopo di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed
economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il
compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore
previsto dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni
Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli
armamenti.
Votazione
Articolo 27
1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura
sono prese con un voto favorevole di nove Membri.
3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono
prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i
voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni previste dal Capitolo
VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro che sia parte di una
controversia deve astenersi dal voto.
Procedura
Articolo 28
1. Il Consiglio di Sicurezza e organizzato in modo da poter funzionare
in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal scopo,
avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede
dell'Organizzazione.
2. Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali
ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un
Membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente
designato.
3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località
diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio
facilitare i suoi lavori.
Articolo 29
Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che
ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Articolo 30
Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale
fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.
Articolo 31
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di
Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di
qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta
quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano
particolarmente coinvolti.
Articolo 32
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di
Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora
sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza,
sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione
relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le
condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che
non sia Membro delle Nazioni Unite.
Capitolo VI
SOLUZIONE PACIFICA DELLE
CONTROVERSIE
Articolo 33
1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile
di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante
negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento
giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi
pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti
a regolare la loro controversia medianti tali
Articolo 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o
su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o
dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la
continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di
mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
Articolo 35
1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi
controversia o situazione della natura indicata nell'articolo 34
all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
2 Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre
all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale
qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente,
ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico
previsti dal presente Statuto.
3. I procedimenti dell'Assemblea Generale rispetto alle questioni
sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti
alle disposizioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 36
1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia
della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura
analoga raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le
procedura per la soluzione della controversia che siano già state adottate
dalle parti.
3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di
Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche,
dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte
Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto
della Corte.
Articolo 37
1. Se le parti di una controversia della natura indicata nell'articolo
33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse
devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della
controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se
agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella soluzione che
ritenga adeguata.
Articolo 38
Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il
Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo
richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della
controversia.
Capitolo VII
AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA
PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI
AGGRESSIONE
Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla
pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa
raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità
agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale.
Articolo 40
Al scopo di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di
Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure
previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare
a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili.
Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la
posizione delle parti interessate. 11 Consiglio di Sicurezza prende in
debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.
Articolo 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti
l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto
alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad
applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o
parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie,
marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura
delle relazioni diplomatiche.
Articolo 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste
nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso
può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che
sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed
altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle
Nazioni Unite.
Articolo 43
1. Al scopo di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere
a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in
conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate,
l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio,
necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
2. L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i
tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione
generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da
fornirsi.
3. L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su
iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il
Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di
Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte
degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme
costituzionali.
Articolo 44
Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza,
esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di
fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma
dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a
partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti
l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.
Articolo 45
Al scopo di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure
militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti
di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di un'azione
coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi
contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati,
entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti
dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di
Stato Maggiore.
Articolo 46
I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio
di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 47
1. E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e
coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le
esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze
poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale
disarmo.
2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore
dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro
rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo
permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad
esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la
partecipazione di tale Membro alla sua attività.
3.11 Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di
Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze
armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni
concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.
4. Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni
con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore
può costituire dei sottocomitati regionali.
Articolo 48
1. L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di
Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi
secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.
2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite
direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali
competenti di cui siano Membri.
Articolo 49
I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua
assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di
Sicurezza.
Articolo 50
Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno
Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si
trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti
dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di
Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.
Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto
naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo
un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il
Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere
la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri
nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate
a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo
il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al
Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione
che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale.
Capitolo VIII
ACCORDI
REGIONALI
Articolo 52
1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di
accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni
concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
che si prestino ad un'azione regionale, purché tali accordi od
organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi
delle Nazioni Unite.
2.1 Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od
organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale medianti tali accordi od
organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi o le
organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia
per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.
4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli
articoli 34 e 35. <>
Articolo 53
1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le
organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione.
Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad
accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza
l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure
contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2
di questo articolo, quali sono previste dall'articolo 107 o da accordi
regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte
di un tale Stato, fino al momento in cui l'organizzazione potrà, su
richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di
prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.
2. L'espressione "Stato nemico" quale è usata nel paragrafo 1 di questo
articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale
sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.
Articolo 54
Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento,
pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata in base ad
accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Capitolo IX
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA
E SOCIALE
Articolo 55
Al scopo di creare le condizioni di stabilita e di benessere che sono
necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni,
basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o
dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:
a. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera,
e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
b. la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali,
sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed
educativa;
c. il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua
o religione.
Articolo 56
I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in
cooperazione con l'organizzazione per raggiungere i fini indicati
all'articolo 55.
Articolo 57
1. I vari istituti specializzati costituiti con accordi
intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti
internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo,
sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle
disposizioni dell'articolo 63.
2. Gli istituti così collegate con le Nazioni Unite sono qui di seguito
indicati
con l'espressione "Istituti specializzati".
Articolo 58
L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi
e delle attività degli istituti specializzati.
Articolo 59
L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati
interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il
conseguimento dei fini indicati nell'articolo 55.
Articolo 60
Il compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in
questo capitolo spetta all'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione,
al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad
esso attribuiti dal capitolo X.
Capitolo X
CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE
Composizione
Articolo 61
1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro
Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale.
2. Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio
Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I
Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.
3. Alla prima elezione successiva all'aumento da ventisette a
cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai Membri
eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al termine dell'anno
in corso, saranno eletti altri ventisette Membri. Di questi ventisette
Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di un anno, e
quello di altri nove al termine di due anni, in conformità alle
disposizioni che saranno prese dall'Assemblea Generale.
4. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante
nel Consiglio .
Funzioni e Poteri
Articolo 62
1. Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o
relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali,
educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali
questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli
istituti specializzati interessati.
2. Esso può fare raccomandazioni al scopo di promuovere il rispetto e
l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per
tutti.
3. Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre
all'Assemblea Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua
competenza.
4. Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni
Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua
competenza.
Articolo 63
1. Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con
qualsiasi istituto di quelli indicati all'articolo 57 per definire le
condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà collegato con le
Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea
Generale.
2. Esso può coordinare le attività degli istituti specializzati
mediante consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad essi come
mediante raccomandazioni all'Assemblea Generale ed ai Membri delle Nazioni
Unite.
Articolo 64
1. Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni
per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso può
concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti
specializzati al scopo di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare
le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall'Assemblea Generale
su questioni che rientrino nella sua competenza.
2. Esso può comunicare all'Assemblea Generale le sue osservazioni su
tali relazioni.
Articolo 65
Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio
di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.
Articolo 66
1. Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano
nella sua competenza relativamente all'esecuzione delle raccomandazioni
dell'Assemblea Generale.
2. Esso può, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, eseguire
servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti
specializzati.
3. Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre
parti del presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite
dall'Assemblea Generale.
Votazione
Articolo 67
1. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un
voto.
2. Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a
maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Procedura
Articolo 68
Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le
questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo,
nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per
l'adempimento delle sue funzioni.
Articolo 69
Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni
Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su
qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.
Articolo 70
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché
rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza diritto di
voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso
istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni
degli istituti specializzati.
Articolo 71
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per
consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni
che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con
organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni
nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite
interessato.
Articolo 72
1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento,
che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.
2. Il Consiglio Economico e Sociale n si riunisce secondo le esigenze,
in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere
disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza
dei suoi Membri.
Capitolo XI
DICHIARAZIONE CONCERNENTE I TERRITORI
NON AUTONOMI
Articolo 73
I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la
responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non
abbia ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono il principio che
gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed
accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo,
nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito
dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a
tal scopo, l'obbligo:
a. di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle
popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed
educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli
abusi;
b. di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita
considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo
sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le
circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e del
loro diverso grado di sviluppo;
c. di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
d. di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare
ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con
gli istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento
dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo
articolo;
e. di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo
d'informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla
sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre
notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali
ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili,
eccezion fatta per quei territori cui si applicano i capitoli XII e
XIII.
Articolo 74
I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica
nei
riguardi dei territori cui si riferisce questo capitolo, non meno che
nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul principio
generale del buon vicinato in materia sociale economica e commerciale,
tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto del
mondo.
Capitolo XII
REGIME INTERNAZIONALE DI
AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Articolo 75
Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime
internazionale di amministrazione fiduciaria per l'amministrazione ed il
controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime
con successive convenzioni particolari. Questi territori sono qui di
seguito indicati con l'espressione "territori in amministrazione
fiduciaria".
Articolo 76
Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in
conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell'articolo 1 del
presente Statuto, sono i seguenti:
a. rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
b. promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo
degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro
progressivo avviamento all'autonomia o all'indipendenza, tenendo conto
delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue
popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni
interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna
convenzione di amministrazione fiduciaria;
c. incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, o
religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei
popoli del mondo;
d. di assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e
commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e
così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell'amministrazione
della giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati
obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 80.
Articolo 77
1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori
delle seguenti categorie che vi siano sottoposti medianti convenzioni di
amministrazione fiduciaria:
a. territori attualmente sottoposti a mandato;
b. territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della
seconda guerra mondiale;
c. territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati
responsabili della loro amministrazione.
2. Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle
precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione
fiduciaria ed a quali condizioni.
Articolo 78
Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori
che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni tra
questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana
uguaglianza.
Articolo 79
Le condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni territorio da
sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi
mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente
interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto
mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le
disposizioni degli articoli 83 e 85.
Articolo 80
1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di
amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 e 81,
per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria,
e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna
disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da
modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le
disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri
delle Nazioni Unite.
2. Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in
modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di
convenzione per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei
territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall'articolo
77.
Articolo 81
La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso
comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione
sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà l'amministrazione
del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l'espressione
"autorità amministratrice", potrà essere costituita da uno Stato o da più
Stati o dall'Organizzazione stessa.
Articolo 82
In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere
designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il
territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria, od una sua parte,
senza alcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi speciali stipulati a
norma dell'articolo 43.
Articolo 83
1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone
strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni
di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono
esercitate dal Consiglio di Sicurezza.
2. Gli obiettivi fondamentali indicati nell'articolo 76 valgono per la
popolazione di ogni zona strategica.
3. Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni
delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle
considerazioni di sicurezza, dell'ausilio del Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in
base al regime di amministrazione fiduciaria spettano alle Nazioni Unite
in materia politica, economica, sociale ed educativa.
Articolo 84
L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il
territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale. A questo scopo l'autorità amministratrice
può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza
da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l'adempimento
degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di
Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento
dell'ordine nel territorio in amministrazione.
Articolo 85
1. Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di
amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come
strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni
di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono
esercitate dall'Assemblea generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la
direzione dell'Assemblea Generale coadiuva quest'ultima nell'adempimento
di tali funzioni.
Capitolo XIII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FIDUCIARIA
Composizione
Articolo 86
1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti
Membri delle Nazioni Unite:
a. Membri che amministrano territori in amministrazione
fiduciaria;
b. quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell'art. 23, che
non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
c. tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea
Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei
Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti
uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in
amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.
2. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una
persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio
stesso.
Funzioni e Poteri
Articolo 87
L'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni,
possono:
a. esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità amministratrice;
b. ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi al riguardo con
l'autorità amministratrice;
c. disporre visite periodiche ai rispettivi territori in
amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l'autorità
amministratrice;
d. esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni
delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.
Articolo 88
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul
progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni
territorio in amministrazione fiduciaria. e l'autorità amministratrice di
ogni territorio che rientri nella competenza dell'Assemblea Generale
presenta a quest'ultima una relazione annuale redatta in base a tale
questionario.
Votazione
Articolo 89
1. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di
un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese
a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Procedura
Articolo 90
1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio
regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo
Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le
esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà
contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della
maggioranza dei suoi Membri.
Articolo 91
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso,
dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti
specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive
competenze.
Capitolo XIV
CORTE INTERNAZIONALE DI
GIUSTIZIA
Articolo 92
La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo
giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo
Statuto annesso che e basato sullo Statuto della Corte Permanente di
Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente
Statuto.
Articolo 93
1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo
Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.
2. Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto
della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi
caso per caso dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di
Sicurezza.
Articolo 94
1. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla
decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di
cui esso sia parte.
2. Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che
le incombono per effetto di una sentenza resa dalla corte, l'altra parte
può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo
ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure
da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.
Articolo 95
Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle
Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri
tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi
in avvenire.
Articolo 96
1. L'Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere
alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque
questione giuridica.
2. Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati,
che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea Generale,
hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni
giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro attività.
Capitolo XV
SEGRETARIATO
Articolo 97
Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che
l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato
dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è il
più alto funzionario amministrativo dell'Organizzazione.
Articolo 98
Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni
dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio
Economico e Sociale. del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed
esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali
organi. Il Segretario Generale presenta all'Assemblea Generale una
relazione annuale sul lavoro svolto dall'Organizzazione.
Articolo 99
Il Segretario Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di
Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso possa minacciare il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 100
1. Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il
personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun Governo o
da alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi dovranno
astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di
funzionari internazionali responsabili solo di fronte
all'Organizzazione.
2. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il
carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario
Generale e del personale, ed a non cercare di influenzarli
nell'adempimento delle loro mansioni.
Articolo 101
1. Il personale é nominato dal Segretario Generale secondo le norme
stabilite dall'Assemblea Generale.
2. Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio
Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e,
secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. questi
funzionari fanno parte del Segretariato.
3. La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella
determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di
assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sara
data la debita considerazione all'importanza di reclutare il personale
sulla base del criterio geografico più esteso possibile.
Capitolo XVI
DISPOSIZIONI
VARIE
Articolo 102
1. Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro
delle Nazioni Unite dopo l'entrata in vigore del presente Statuto deve
essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e
pubblicato a cura di quest'ultimo.
2. Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che
non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1
di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad
un organo delle Nazioni Unite.
Articolo 103
In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle
Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in
base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi
derivanti dal presente Statuto.
Articolo 104
L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri,
della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e
per il conseguimento dei suoi fini.
Articolo 105
1. L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri,
dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi
fini.
2. I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari
dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità
necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti
all'Organizzazione.
3. L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di
determinare i dettagli dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo
articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal
scopo
Capitolo XVII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI
SICUREZZA
Articolo 106
In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti
dall'articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da
rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio delle proprie funzioni a
norma dell'articolo 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle
Quattro Potenze, firmata a Mosca, il 30 Ottobre 1943, e la Francia, giusta
le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno
tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle
Nazioni Unite in vista di quell'azione comune necessaria al scopo di
mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 107
Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere,
nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato
nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un'azione che venga
intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra, da parte dei
Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.
Capitolo XVIII
EMENDAMENTI
Articolo 108
Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i
Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza
dei due terzi dei Membri dell'Assemblea Generale e ratificati, in
conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri
delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio
di Sicurezza.
Articolo 109
- Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la
revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo
da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri
dell'Assemblea Generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del
Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un
voto alla Conferenza.
2. Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla
Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà
stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai
due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza.
3. Se tale Conferenza non sarà tenuta prima della decima sessione
annuale dell'Assemblea Generale susseguente all'entrata in vigore del
presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere
iscritta all'ordine del giorno di quella sessione dell'Assemblea Generale,
e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a
maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea Generale e con un voto
di sette Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.
Capitolo XIX
RATIFICA E
FIRMA
Articolo 110
1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in
conformità alle rispettive norme costituzionali.
2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti
d'America che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al
Segretario Generale dell'Organizzazione non appena questi sia stato
nominato.
3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle
ratifiche da parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell'Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e della maggioranza
degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle
ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti
d'America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.
4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo
la sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite
dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.
Articolo 111
Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e
spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo
degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno
trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno
firmato il presente Statuto.
FATTO a San Francisco il ventisei giugno
millenovecentoquarantacinque. |